TRACCIA: ESITO ABBREVIATO
Il giudice per l’udienza preliminare esaminato il report del personale ASL intervenuto nella immediatezza dell’infortunio, con la documentazione allegata e le testimonianze acquisite e all’esito, aveva assolto gli imputati per difetto del nesso causale tra la mancata adozione di una specifica procedura di analisi dei rischi in merito alla rilevazione di eventuali difetti nella verniciatura della bobina d’acciaio e l’evento verificatosi.
L’impianto, secondo il primo giudice, consentiva di rilevare in sicurezza, da più punti, mediante una procedura tecnologica di controllo a mezzo di apposita stazione di osservazione/verifica, gli eventuali difetti di verniciatura che, ove esistenti, avrebbero dovuto esser rimossi a impianto fermo, senza necessità di ispezioni ulteriori da effettuarsi avvicinandosi direttamente a rulli/briglie in movimento non controllato o, comunque, accedendo a un’area protetta con i rulli in produzione, le barriere di protezione impedendo l’adozione di inconsapevoli condotte di avvicinamento ai rulli in movimento da parte degli addetti ai lavori.
In ogni caso, il giudice aveva ritenuto che, anche a voler considerare, sulla scorta degli accertamenti svolti dal personale dell’ASL, che le barriere non corrispondessero pienamente ai requisiti normativi, aveva però concluso che la necessità di doverle rimuovere per accedere alla zona pericolosa conferiva all’operazione di apertura un carattere volontario, non potendo l’operatore non avvedersi del fatto che stava accedendo a un’area pericolosa.
Il verdetto assolutorio veniva censurato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.