Altre Procedure

Lo studio, anche con la collaborazione di professionisti esterni, è in grado di fornire assistenza nella attivazione di procedure “alternative” a quella fallimentare.

Il legislatore favorisce infatti la tempestiva emersione delle situazioni di “crisi” dell’impresa al fine di garantirne, per quanto possibile, il superamento o per lo meno la sistemazione delle situazioni di insolvenza.

Proprio a tale fine viene agevolata la conclusione di accordi tra l’imprenditore “in crisi” ed i suoi creditori pur sempre con la consapevolezza che la “stella polare” rimane la tutela della massa creditoria e la relativa par condicio creditorum.

Tra le principali procedure si ricordano le seguenti

CONCORDATO PREVENTIVO

L’imprenditore in crisi, che sia al contempo fallibile, ha la possibilità di avvalersi del concordato preventivo al fine di evitare la liquidazione concorsuale, potendo così raggiungere un accordo con i creditori.

Il concordato preventivo consente di conservare l’operatività aziendale, preservando eventualmente i livelli occupazionali, il know how e l’avviamento commerciale.

La proposta di concordato può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra le diverse classi; la cessione dei beni o la continuità aziendali.

Il concordato preventivo può essere liquidatorio (qualora nel piano sia prevista la cessione dei beni che compongono l’azienda), preventivo con un terzo assuntore (che prevede la figura di un terzo assuntore che si accolla l’obbligo di adempiere alla proposta concordataria) oppure in continuità (ed in tal caso l’obiettivo della procedura è quello di proseguire l’attività produttiva). 

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La procedura è finalizzata alla ristrutturazione del debito aziendale con i creditori aderenti che rappresentino una determinata percentuale del ceto complessivo, ristrutturazione che si può realizzare con diverse modalità e quindi anche attraverso la cessione di beni, l’accollo del debito o altre operazioni straordinarie.
Le principali fasi sono:

  1. accordo deformalizzzato con i creditori;
  2. pubblicazione nel registro delle imprese;
  3. omologa.

Il vantaggio principale dell’omologa è rappresentato dall’esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti di esecuzione dell’accordo.

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

Il piano attestato di risanamento è uno strumento consensuale per il risanamento delle imprese in crisi nell’ambito del quale non è previsto alcun controllo del Tribunale né nel corso della sua formazione né successivamente.

Inoltre, il piano non richiede la pubblicazione nel registro delle imprese, che rimane comunque una facoltà per l’imprenditore che vi ricorre.

Il piano di risanamento deve permettere il risanamento dell’impresa, sia dal punto di vista dell’esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria e deve essere attestato da un professionista che deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori.

Da un punto di vista soggettivo tale procedura si applica infatti non solo ai privati sovraindebitati ma anche, ai seguenti soggetti:

  • agli imprenditori commerciali sotto soglia che non raggiungono i parametri previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare, indipendentemente dall’attività svolta e dalla forma giuridica;
  • agli imprenditori agricoli che esercitano le attività indicate all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) sia in forma individuale che in forma societaria;
  • alle start up innovative costituite ai sensi del D.L. 179/2012 conv. dalla Legge 221/2012, entro 4 anni dalla costituzione;
  • ai soci, di società di capitali soggette al fallimento, per i soli debiti e le sole garanzie personali (sono esclusi i debiti societari);
  • all’imprenditore cessato, con cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno;
  • ai professionisti intellettuali, che esercitano attività regolamentate da leggi speciali con conseguente iscrizione ad un albo e i professionisti non iscritti;
  • agli artisti che non esercitano l’attività in forma di impresa;
  • alle associazioni professionali, le società tra professionisti, che esercitano attività regolamentate da leggi speciali e non;
  • agli enti privati, ai consorzi, alle associazioni e alle fondazioni che nonhanno come scopo l’esercizio di una attività commerciale e non siano soggetti a liquidazione coatta amministrativa.

Lo studio è in grado di valutare la procedura ottimale per il caso concreto tra composizione della crisi mediante accordo, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio.