INFORMATIVA EX ART. 2 COMMA 7 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2014 N. 132
L’avv. Nigro informa i propri assistiti
1) della facoltà, prima di intraprendere un giudizio contenzioso, di ricorrere alla procedura alternativa di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 art. 2, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162 art. 2, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati nella materie aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti;
2) dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso in cui la controversia sia relativa a risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti e, fuori dai predetti casi e di quelli previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 5, comma 1-bis, qualora intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti l’importo di € 50.000,00;
3) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, ammesso anche nella negoziazione assistita a norma del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, comma 6, per la gestione del procedimento nei casi in cui l’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità del giudizio;
4) la convenzione di negoziazione, conclusa con l’assistenza di un avvocato, deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
5) l’accordo di negoziazione eventualmente raggiunto deve essere sottoscritto anche dall’avvocato il quale certifica l’autenticità della firma del suo assistito e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; con la sussistenza di tali requisiti l’accordo costituisce titolo esecutivo anche per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale;
6) una copia dell’accordo raggiunto viene trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’ stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati;
7) nel caso in cui l’accordo di negoziazione abbia ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi del c.c. art. 2643, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
8) la mancata risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, nonché ai sensi del c.p.c. art. 96 e 642, comma 1;
8) le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;
9) sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre, si applicano le disposizioni del c.p.p. art. 200 e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni del c.p.p. art. 103 in quanto applicabili.