CASO2

All’interno di un supermercato il signor TIZIO, intento a suddividere in tante fette un pezzo unico di lombo di maiale della lunghezza di circa un metro servendosi della macchina sega – ossi, urtava la lama con la mano sinistra così procurandosi una ferita lacero – contusa al primo dito di detta mano, con lesione parziale dell’estensore comportante l’impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.

Nello specifico, la causa dell’infortunio andava individuata nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di una protezione presente sul macchinario.

Sentita in dibattimento, la persona offesa, addetta al reparto macelleria dal 1982, aveva riferito che l’elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata, atteso che, a suo dire, questi dispositivi ostacolavano i movimenti necessari al taglio dei pezzi di carne più piccoli.

Il signor TIZIO aveva, altresì, detto di non aver segnalato tale difficoltà, ma che tutti ne erano a conoscenza e si comportavano alla stessa maniera.

In occasione dell’infortunio il capo – reparto CAIO (individuato nell’organigramma aziendale come preposto) era assente dal posto di lavoro da dieci giorni in quanto a casa per malattia e l’incarico di preposto era stato assunto da SEMPRONIO il quale, sebbene regolarmente formato, non aveva precedentemente mai svolto tale incarico.

A seguito di rinvio a giudizio, il Tribunale dichiarava SEMPRONIO colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p. commi 1, 2, 3 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1). La sentenza veniva confermata in appello.

Propone ricorso in Cassazione SEMPRONIO deducendo che……