CASO1

Il signor TIZIO agiva in giudizio nei confronti della datrice di lavoro (appaltatrice), ALFA SOC. COOP., e della committente BETA S.R.L. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio sul lavoro occorso il 30 maggio.

Nello specifico, l’infortunio oggetto di causa si verificava all’interno del capannone adibito a deposito di lamiere ove i pacchi di lamiere, accatastati sul pavimento e disposti in file verticali, dovevano essere movimentati con l’ausilio di un carroponte per essere caricati su autoarticolati. 

Alle 18.30 verso la fine del turno TIZIO, dipendente della ALFA SOC. COOP. (che operava presso lo stabilimento BETA S.R.L.in virtù di un contratto di affidamento lavori di facchinaggio, magazzino e carico camion), dopo aver imbracato un pacco di lamiere e azionato la pulsantiera del carroponte, veniva colpito a causa di una oscillazione del carico. 

L’operaio durante tale operazione era rimasto nella zona di lavorazione a rischio residuo, anziché spostarsi nell’area sicura delimitata da strisce colorate verdi apposte sul pavimento (procedure operative POS 11 e 20 del D.V.R).

Il Tribunale respingeva le domande, ritenendo l’infortunio attribuibile a colpa esclusiva del lavoratore.

Il lavoratore proponeva quindi appello il quale veniva nuovamente respinto.

Il lavoratore propone ricorso in cassazione deducendo che……